agenzia prossenetico-matrimoniale sub specie di Srl
Not. Gianmassimo Sechi ha scritto:
gsechi@notariato.it
Mi è stato chiesto di costituire una Srl, avente per oggetto
la gestione di agenzia matrimoniale e la fornitura di servizi per facilitare
gli incontri interpersonali finalizzati al matrimonio.
Ho accertato, in effetti,
l’esistenza presso il Registro delle Imprese di Milanodi una società Snc,
Not. Maria Alessandra Panbianco
Il problema delle
agenzie matrimoniali e' quello del reggersi su di un contratto (il c.d.
prossenetico matrimoniale) i cui contorni e la cui liceita' o meritevolezza
sono assai controversi.
In dottrina e' facile rinvenire posizioni contrarie a tale
figura contrattuale, inquadrata tra le attivita' di mediazione.
Se pensiamo al mediatore/prosseneta come a colui che mette in
relazione due o piu' parti per la conclusione di un "affare" (!) e al
suo diritto alla provvigione se l'affare e' concluso per effetto del suo
intervento (artt. 1755-1756), ci scontriamo subito con la natura non
patrimoniale del matrimonio e con le pressioni che il mediatore/prosseneta
potrebbe esercitare sulla volonta' delle controparti (i nubendi) affinche' si
sposino, mosso da un interesse esclusivamente patrimoniale.
E' facile, allora,
rinvenire profili di illiceita' nel contratto di prossenetico e, di riflesso,
nell'attivita' dell'agenzia matrimoniale.
Se, al contrario, ci convincessimo che il "compenso"
dell'agenzia matrimoniale non e' collegato alla celebrazione del matrimonio ma
all'attivita' che consiste nel "catalogare le persone che si rivolgono
all'agenzia, pagare i locali in cui svolgere l'attivita', fare pubblicita'
all'attivita', in qualche caso offrire consulenze etc." (cosi'
Franceschetti-De Cosmo 1998), di modo che venga meno ogni pressione di
natura patrimoniale sulla volonta'
matrimoniale dei clienti dell'agenzia, allora il contratto di
prossenetico dovrebbe superare solo i seguenti "paletti": quello del
buon costume ex art. 1343 o, in quanto contratto "atipico", quello
della meritevolezza ex art. 1322 c.c.
Io sarei dell'idea che l'attivita' di cui si parla, se posta
in essere nel rispetto delle leggi e con un compenso non collegato alla
celebrazione del matrimonio, sia lecita e "meritevole" ex 1322 ed
abbia sicuramente il carattere della patrimonialita', tale da poter costituire
oggetto di una societa' lucrativa quale la SRL.
In sede di costituzione della societa', sarei orientata a dare
"semaforo verde" all'attivita' di agenzia matrimoniale e non entrerei
nei dettagli di come dover esercitare in concreto tale attivita' perche' cio'
vorrebbe dire precisare i contenuti contrattuali del prossenetico esponendosi a
questa o quella censura, stante il diverso atteggiarsi della dottrina al
riguardo.
Non saprei, pero', fino a che punto possa parlarsi di
attivita' di mediazione: non ho idea, quindi, se l'attivita' delle agenzie
matrimoniali rientri nel campo di applicazione della legge n. 39/1989
(bisognerebbe informarsi presso le Camere di Commercio), con la conseguente
incompatibilita' con altra attivita' imprenditoriale ex art. 5 della citata
legge.
A supporto della meritevolezza delle agenzie matrimoniali, si
tenga anche presente la classificazione ISTAT delle attivita' economiche
(Ateco91) che qui riporto per estratto:
"O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
93 ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI
93.0
Altre attivita' dei servizi
93.05
Altri servizi n.c.a.
Questa classe comprende:
- le attivita' di astrologi e spiritisti
- le attivita' connesse alla vita sociale, ad esempio
le attivita' di hostess, di agenzie di incontro e di agenzie matrimoniali
- i servizi di ricerca genealogica
- i servizi di lustrascarpe, facchini, guardarobieri,
posteggiatori,ecc. "
Senza offesa per nessuno, mi pare
che astrologi e spiritisti siano "peggio" dei prosseneti
matrimoniali, quindi ritieniti ancora fortunato ad avere questi ultimi come
clienti!